Istituto Comprensivo di Coccaglio

DECRETO-LEGGE 13 MARZO 2021, N. 30 – MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E INTERVENTI DI SOSTEGNO PER LAVORATORI CON FIGLI MINORI IN DIDATTICA A DISTANZA O IN QUARANTENA.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13 marzo 2021 è stato pubblicato il D.

Data:
17 Marzo 2021

Nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13 marzo 2021 è stato pubblicato il D.L. 13 marzo 2021, n. 30, il quale contempla, oltre a ulteriori misure per contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica, disposizioni in tema di smart working, congedi per genitori e bonus baby sitting Covid-19.

Lavoro agile

Fino alla data del 30 giugno 2021 il lavoratore dipendente e genitore di figlio convivente minore di anni 16, può beneficiare del lavoro agile, in modo alternativo rispetto all’altro genitore, per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata:

  • della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio,
  • dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio,
  • della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Congedo Covid-19

Fino alla data del 30 giugno 2021, nelle ipotesi in cui non sia praticabile lo smart working, il lavoratore dipendente può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata:

  • della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio,
  • dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio,
  • della quarantena del figlio.

Il decreto elenca le fattispecie in cui è possibile beneficiare dei congedi.

Figlio convivente minore di anni 14

Ove il figlio convivente abbia meno di 14 anni, uno solo dei genitori ha diritto, in sostituzione della retribuzione, ad una indennità pari al 50% della retribuzione medesima, da quantificare in base a quanto disposto dall’art. 23 (ad eccezione del c. II) del T.U. delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151).

Risultano indennizzabili unicamente le giornate lavorative che ricadono entro il periodo di congedo richiesto. Il congedo indennizzato per i figli fino ai 14 anni viene riconosciuto, per lo stesso figlio, solo a uno dei due genitori, in alternativa all’altro genitore.

Figlio disabile certificato

Il congedo con indennità al 50% spetta anche ai genitori di figli disabili gravi (art. 4, c. I, l. n. 104/1992):

  • iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza,
  • ·ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, e per i quali sia stata disposta la chiusura.

Bonus baby-sitting

Fino alla data del 30 giugno 2021 è possibile optare per la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting a:

  • lavoratori iscritti alla gestione separata INPS,
  • lavoratori autonomi,
  • personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19,
  • lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari.

Inoltre, lo stesso bonus viene riconosciuto ai lavoratori autonomi iscritti alla Casse di previdenza e non iscritti all’INPS, dietro comunicazione, da parte delle rispettive casse, del numero dei beneficiari.

Il bonus, dell’importo massimo complessivo di 100 euro alla settimana, può essere richiesto per:

  • la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14,
  • sua infezione da SARS Covid-19,
  • quarantena disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL.

Il bonus viene erogato tramite:

  • il libretto famiglia (art. 54-bis del D.L. 50/17, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 96/2017) o, in alternativa,
  • direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia (art. 2, d.lgs. n. 65/2017), ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Chi gode del bonus per servizi integrativi per l’infanzia non può richiedere il bonus asilo nido. Il bonus può essere fruito solo se l’altro genitore non è coperto da ulteriori tutele o fruisce del congedo Covid-19 e comunque in alternativa alle misure elencate all’art. 2 del d.l. n. 30/2021 (smart working, congedo indennizzato Covid, congedo parentale).

Si allega il testo integrale del D.L. 30/2021

Ultimo aggiornamento

29 Marzo 2021, 10:40